![Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi. Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi.](/index.php/component/k2/itemlist/category/public/img/ Le grotte dei Saraceni/uploads/public/img/prevenzione-incendi-boschivi_.png)
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Ordinanza Sindacale n. 19 del 01 luglio 2024:
Prevenzione del rischio incendi boschivi nel periodo estivo
(1 luglio – 20 settembre 2024).
• DIVIETO di combustione dei residui vegetali
• DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti
• DIVIETO di accendere fuochi all’aperto nei boschi e nei pascoli
• DIVIETO di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli
- usare motori o fornelli che producano faville o brace
- fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio
• DIVIETO di accendere fuochi d'artificio, lanciare “lanterne volanti”, dotate di fiamme libere
• ORDINA: ripulitura delle aree di pertinenza degli Enti di gestione delle strade, di Infrastrutture e servizi
• ORDINA: ripulitura delle aree di pertinenza zone di interfaccia urbano-rurale, ai gestori ed ai conduttori dei centri residenziali, alberghi e strutture
• ORDINA: ripulitura delle fasce protettive di almeno 5 metri lungo tutto il perimetro dei terreni incolti e al riposo e divieto di bruciatura della vegetazione spontanea
Si richiama l’OBBLIGO, per i proprietari, affittuari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse, di mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza
• Si richiama l’OBBLIGO di REALIZZAZIONE di FASCE PROTETTIVE dei campi coltivati e divieti di abbruciatura delle stoppie e dei residui vegetali ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori.
• Si richiama il DIVIETO ASSOLUTO di COMBUSTIONE dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione.
• Si richiama, altresì, il DIVIETO di ABBRUCIAMENTO delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, vigente dal 1° giugno al 20 settembre.
• Si richiama l’OBBLIGO, della GESTIONE DELLE AREEE BOSCATE ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.
• Si richiama che la mancanza osservanza dei divieti e degli obblighi sopraelencati, comporterà l’applicazione delle sanzioni da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro.